|
TASSI D'INTERESSE
Quelli che interessano il consumatore sono il Tan (Tasso annuo nominale)
e il Taeg (Tasso annuo effettivo globale). In base al decreto legge
n° 385 del 1° settembre 1993 (conosciuto come "legge bancaria"),
entrambi devono essere riportati sul contratto di finanziamento.
Tan
Questa sigla identifica il Tasso annuo nominale, la percentuale d'interesse
annuo applicato a una somma concessa in prestito.
Poiché indica solo gli interessi percentuali applicati alla
somma prestata, al netto delle altre spese connesse all'erogazione
del credito (costo di apertura della pratica finanziaria, dei bollettini
postali di pagamento, delle eventuali cambiali a garanzia e così
via), è un'indicazione poco significativa del vero costo di
un finanziamento.
Taeg
Questa sigla identifica il Tasso annuo effettivo globale, il tasso
percentuale annuo applicato a una somma concessa in prestito, calcolato
considerando anche tutte le spese connesse all'erogazione del credito
(costo di apertura della pratica finanziaria, dei bollettini postali
di pagamento e così via): è il vero indicatore del costo
di un finanziamento ed è dunque bene che il cliente lo valuti
con la massima attenzione.
L'indicazione del Taeg è obbligatoria sul contratto di concessione
del credito, negli annunci pubblicitari, nelle offerte di prestito
e su tutti gli avvisi al pubblico. Nel caso il Taeg non sia riportato,
la legge prevede che venga applicato nella misura del tasso minimo
nominale dei Bot annuali (o di altri titoli simili) nei dodici mesi
precedenti la stipula del contratto.
Il Taeg può essere modificato da chi concede il prestito, purché
tale eventualità sia riportata nel contratto, insieme alle
motivazioni che possano giustificare le modifiche. Il beneficiario
del prestito dev'essere avvertito per iscritto almeno cinque giorni
prima dell'applicazione delle variazioni, pena la loro nullità,
ed entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione ha la
facoltà di recedere dal contratto e di liquidare il prestito
in base al Taeg pattuito in precedenza.
Tasso zero
Le Case ricorrono sempre più spesso a prestiti che non prevedono
interessi, offerti di solito in collaborazione con le rispettive finanziarie
"captive". In passato, quando i tassi d'interesse erano elevati, l'azzeramento
costituiva un notevole risparmio per l'acquirente: per questo, il
finanziamento a "tasso zero" veniva offerto in alternativa allo sconto
sul prezzo di listino e queste due agevolazioni non erano cumulabili.
Oggi che i tassi sono più bassi, il risparmio consentito dal
"tasso zero" può risultare meno allettante di un forte ribasso
immediato sul prezzo di acquisto della vettura. Le Case hanno reagito
a questa situazione in tre modi differenti: aumentando l'importo dei
finanziamenti sui quali applicare il "tasso zero", allungandone la
durata, oppure studiando agevolazioni di tipo misto, dove il "tasso
zero" e lo sconto vengono offerti entrambi. Attenzione: "tasso zero"
non significa Taeg pari a zero, ma si riferisce soltanto al Tan. |
|
|
|